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Statuto e Regolamento

Regolamento

Statuto

 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CORALE POLIFONICA JONIA - APS 

STATUTO 

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata 

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Giarre (CT), via Sartori n° 34, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “Associazione Amici della Musica Corale Polifonica Jonia - APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. 

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 

Art. 2. L’associazione“Associazione Amici della Musica Corale Polifonica Jonia – APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

Finalità e attività 

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: 

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: 

a) La promozione in Italia e all’estero della cultura musicale; 

b) Lo studio degli strumenti musicali, del canto e del canto corale; 

c) Guidare i giovani ad apprezzare l’arte musicale e valorizzare i giovani musicisti; 

d) Valorizzare le tradizioni musicali locali; 

e) Salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico e culturale, nonché spazi e luoghi di interesse collettivo; 

f) Divulgare nelle forme che si riterranno opportune la conoscenza della musica tra la popolazione locale e soprattutto tra i minori; 

g) Utilizzare la musica come momento di aggregazione e di crescita umana. 

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: 

1. Organizzare concorsi e concerti vocali, polifonici e strumentali, sia nazionali che internazionali; 

2. Organizzare corsi di avviamento e formazione musicale; 

3. Organizzare scambi culturali con altre associazioni italiane ed estere, impegnate nella promozione della musica e delle tradizioni culturali legate all’arte in genere; 

4. Organizzare corsi di musico terapia; 

5. Istituire centri culturali. 

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. 

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. 

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. 

Soci 

Art. 7. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. 

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. 

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. 

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci. 

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 90 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. 

Diritti e doveri dei soci 

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. 

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. 

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. 

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. 

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. 

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

Perdita della qualità di socio 

Art. 11. La qualità di socio si perde: 

a) per morte; 

b) per morosità nel pagamento della quota associativa; 

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; 

d) per esclusione. 

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. 

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. 

Volontari 

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. 

Sostenitori 

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione. 

Lavoratori 

Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. 

Organi Sociali e Cariche Elettive 

Art. 15. Sono organi dell’associazione: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Collegio dei Probiviri o dei Garanti; 

d) l’Organo di controllo, laddove eletto; 

e) il Revisore dei conti, laddove eletto. 

Tutte le cariche sociali sono elettive. 

Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati. 

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: 

• almeno una volta all’anno; 

• entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio; 

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; 

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. 

Art. 17. L’Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. 

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. 

All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del Collegio dei Probiviri. 

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti: 

• discute ed approva il bilanci consuntivi e preventivi; 

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; 

• delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; 

• procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti; 

• procede all’elezione del Collegio dei Probiviri; 

• procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo determinandone previamente il numero dei componenti; 

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

• fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali; 

• fissa annualmente la quota di versamento minimo da effettuare al momento dell’adesione all’Associazione; 

• discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione; 

• delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art.11; 

• delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto; 

• delibera sul trasferimento della sede sociale; 

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; 

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno; 

• delibera su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dall’Organo di Controllo; 

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega. 

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. 

Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. 

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. 

Consiglio Direttivo 

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. 

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. 

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. 

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. 

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione 

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. 

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. 

Nello specifico: 

• elegge tra i propri componenti il presidente; 

• elegge tra i propri componenti il vice presidente; 

• elegge il tesoriere e il segretario; 

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; 

• predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività; 

• individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione; 

• predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione; 

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione; 

• conferisce procure generali e speciali; 

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; 

• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali; 

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 

• procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; 

• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio; 

• delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati; 

• nomina annualmente uno o piú componenti la Direzione Artistica; 

• predispone il Regolamento interno; 

• da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; 

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono incarica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. 

Il Presidente 

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. 

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. 

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. 

Il Tesoriere 

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. 

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

Il Segretario 

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 

Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti 

Art. 29. Il Collegio dei Probiviri o dei garanti è un organo di garanzia statutaria regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti, e deliberazioni degli organismi dirigenti. 

Dirime controversie insorte tra gli associati, tra questi e l’Associazione e fra gli organi dell’Associazione. 

L’iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per autonoma iniziativa. 

Le decisioni sono immediatamente esecutive. 

Il Collegio è composto da tre membri eletti tra i soci che abbiano acquisito un’effettiva e comprovata esperienza in campo associativo. Essi eleggono al loro interno il Presidente. 

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

L’Organo di controllo 

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. 

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. 

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 

Revisore legale dei conti 

Art. 31. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. 

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio 

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. 

Art. 33. Le entrate dell’associazione sono costituite da: 

a) quote associative degli aderenti; 

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni; 

e) rendite patrimoniali; 

f) attività di raccolta fondi; 

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; 

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D. lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione. 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da: 

a) beni immobili e mobili; 

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; 

c) donazioni, lasciti o successioni; 

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. 

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Libri sociali 

Art. 36. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali: 

a) libro degli associati; 

b) registro dei volontari; 

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. 

Pubblicità e trasparenza 

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. 

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. 

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione. 

Bilancio sociale e informativa sociale 

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. 

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni 

Art. 39. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto. 

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. 

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Norma finale 

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. 

Sezione I°  -  Segreteria dell’Associazione Nor. 1 - Finalità La Segreteria è la sede organizzativa dell'attività associativa; in essa sono conservati tutti i registri dei verbali e dei dati informativi dell'Associazione. Rappresenta l'interfaccia pubblica tra l'Associazione e terzi. Nor. 2 - Segretario II Segretario è il responsabile della segreteria; è un membro del C.D., nominato con la suddetta qualifica dal Presidente dell'Associazione. Nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di altri soci che sceglie personalmente. Nor. 3 - Servizi La segreteria serve tutte le richieste dei soci (informazioni, certificazioni, domande), svolge la funzione di protocollo, gestisce la casella postale, predispone le pratiche di istanza dei contributi pubblici. Nor. 4 - Libri Sociali Nella segreteria sono custoditi i verbali di tutti gli organi statutari (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri), che possono essere consultati dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, esclusivamente nella segreteria. Qualunque socio, inoltre, previa richiesta scritta può ricevere copia fotostatica dei verbali; in tal caso la copia viene consegnata entro (07) giorni dalla richiesta, a spese del richiedente. Nor. 5 - Inventario L'inventario della segreteria è costituito da : a)    Dati informativi dei soci; b)    Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza. I dati informativi personali dei soci (data e luogo di nascita, Codice fiscale, numeri di telefono fìsso e cellulari), non possono essere divulgati, salvo autorizzazione da parte del socio stesso (legge sulla privacy). Essi servono solo al segretario per scopi organizzativi delle attività associative (convocazioni riunioni, convocazioni attività concertistiche, tournee). Il segretario può divulgare qualche notizia quando un socio ne facesse richiesta per ovvi dimostrati motivi. Nor. 6 - Linea telefonica L’Associazione può disporre di una linea telefonica di rete fissa che dovrà essere ubicata in segreteria; ad essa sono collegati il telefono/fax ed il sito internet/E-mail; è consentito ai soci di usufruire del servizio previa registrazione nell'apposita Tabella uso linea telefonica. Potrà, inoltre, disporre di linea telefonica mobile, la cui gestione è data al presidente. Ove lo stesso reputi necessario, potrà consentire ad altro socio di sua fiducia, la gestione della stessa. Sezione II°  -  Tesoreria Nor. 1 - Finalità La Tesoreria custodisce e gestisce i beni liquidi dell'Associazione, provvede a riscuotere ed a fare pagamenti per conto dell'Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione. Nor. 2 - Tesoriere II tesoriere è il responsabile della Tesoreria; è un membro del C.D., nominato con la suddetta qualifica dal Presidente dell'Associazione. Nell'espletamento delle sue funzioni, egli può avvalersi dell' aiuto di altri soci o di professionisti tributari che sceglie personalmente. Nor. 3 - Servizi La tesoreria provvede alla riscossione delle quote sociali di tesseramento; alla gestione del c/c bancario, (movimenti ed estratti conto), custodisce le minute e le fatture delle spese effettuate, provvede al rilascio delle fatture dell'Associazione. Sezione III°  -  Archivio dell'Associazione Nor. 1 - Finalità L'Archivio è il luogo dove sono conservati e catalogati i beni patrimoniali dell'Associazione. Nor. 2 - Responsabile dell'Archivio II Responsabile dell'archivio è scelto tra i soci dal Presidente dell'Associazione; si occupa della gestione ed organizzazione dell'archivio. Nell'espletamento delle sue funzioni, egli può avvalersi della  collaborazione di altri soci che sceglie personalmente. Cura lo stato del materiale fornito al corista e segnala al C.D. gli eventuali danni arrecati al momento della restituzione di detto materiale per quantificarne il valore da addebitare quale risarcimento. Nor. 3 - Biblioteca Musicale Comprende partiture ed Edizioni musicali di proprietà dell'Associazione. Esse sono catalogati in apposito database (Biblioteca musicale) e conservate in apposite scaffalature secondo catalogo. Sono a disposizione dei soci e possono essere consultate in qualsiasi momento previa richiesta all'archivista. Nor. 4 - Archivio discografico Contiene discografie varie di proprietà dell'associazione. Esse sono catalogate in apposito database (Archivio discografico) e conservate in apposite scaffalature secondo catalogo. Sono a disposizione dei soci e possono essere consultate in qualsiasi momento previa richiesta all'archivista. E' consentito asportare, solo per breve tempo, singole discografie, previa autorizzazione dell'archivista che segnalerà il movimento del materiale in un apposito registro (Tabella uso discografie). Nor. 5 - Abiti di scena Le divise (esempio: concertistica invernale, concertistica estiva ed uniforme popolare) di proprietà dell'Associazione, date in consegna sia ai soci coristi che ai componenti dei cori “Jonia Junior” e “Teen Choir”, devono essere tenute sempre in buono stato da chi ne fa uso e devono essere tempestivamente restituite al momento in cui si sospende, definitivamente o per un prolungato periodo, l'attività concertistica con l'Associazione. Nor. 6 - Attestati e Premi Tutto il materiale (attestati, premi) di proprietà dell'Associazione è catalogato in apposito registro contenente la descrizione del materiale ed è conservato in appositi espositori nell'archivio dell'Associazione. Sezione IV°  -  Direzione Artistica Nor. 1 - Finalità La D.A. si occupa della programmazione artistica che l’Associazione dovrà svolgere  nel corso dell’anno. Nor. 2 - Il Direttore Artistico È scelto annualmente dal C.D. (art. 14i dello statuto) per le sue qualità artistiche e per le conoscenze professionali. Può essere o meno un socio dell'Associazione. All'inizio di ogni anno sociale dopo la sua nomina, predispone, unitamente ai direttore dei cori, l’attività artistica dell’Associazione, scegliendo quei progetti artistici che consentano di perseguire obiettivi di continuo miglioramento e che unitamente ad un impegno di spesa, sottoporrà al C.D. per deliberazioni secondo le norme vigenti e secondo la disponibilità di cassa. Nell'esercizio delle sue funzioni, egli può avvalersi della collaborazione sia di soci sia di professionisti musicisti che sceglie personalmente. Tutte le suddette funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute. Sezione V°  -  Regolamento della Corale Polifonica Jonia Nor. 1 - Finalità La Corale Polifonica Jonia di Giarre si prefissa di: a)eseguire concerti nel mondo; b)partecipare a concorsi, rassegne, meetings a carattere nazionale ed internazionale; c)effettuare scambi culturali con altri cori di tutto il mondo; d)produrre incisioni discografiche; e)svolgere servizi liturgici ove richiesti. f)Creare progetti di ricerca e formazione nell’ambito della musica di insieme. Nor. 2 - Direttore della Corale Jonia Il Direttore della Corale Polifonica Jonia di Giarre è nominato dal C.D.; Può essere o meno un socio dell’Associazione. Svolge le sue funzioni a titolo gratuito. Ha diritto, ove richiesto e documentato, al rimborso delle spese sostenuto per l’espletamento dell’incarico conferitogli. Il Direttore della Corale: a)sceglie unitamente al Direttore Artistico il repertorio musicale da eseguire in qualsiasi circostanza; b)esamina, i soci che chiedono di far parte dell'organico della corale; c)sceglie gli eventuali collaboratori artistici nell'espletamento delle sue funzioni e/o nelle attività formative dei coristi/direttore; in particolare, designa i collaboratori che lo sostituiranno nelle prove a singole sezioni e il vice direttore che lo sostituirà in caso di assenza; d)decide il numero, i giorni e gli orari delle in relazione all'attività da svolgere; e)propone soluzioni per elevare il livello artistico del Coro. È fatto obbligo al direttore del Coro dal momento della sua nomina, di espletare le suddette funzioni esclusivamente nell'ambito della formazione che opera all'interno dell'Associazione Amici della Musica; Nel caso in cui abbia necessità di eseguire le suddette mansioni in nome e per conto di altre associazioni aventi medesime finalità, dovrò essere preventivamente autorizzata dal C.D. Nor. 3 - Organico coristi L'organico della Corale è costituito esclusivamente da soci dell'Associazione Amici della Musica; non possono fame parte soggetti che non sono in regola con il versamento della quota associativa. Il numero dei coristi è illimitato, anche se il Direttore del Coro ha facoltà di decidere  sul numero dell'organico secondo necessità. I coristi  svolgono la loro attività corale amatoriale a titolo gratuito, partecipando a tutta l'attività della Corale (prove e concerti), con il massimo impegno. Devono tenersi sempre aggiornati sulle attività della Corale, informandosi presso la Segreteria della Associazione e/o il responsabile di Sezione. Ai coristi vengono tollerate assenze per motivi di salute, famiglia e lavoro; qualora per necessità prevedono di doversi assentare per un periodo prolungato, dovranno dare tempestiva comunicazione al responsabile di Sezione, specificando la durata dell'assenza al fine di avere un chiaro quadro dell'organico, utile alla programmazione dell'attività. I coristi che, invece, eccedono in prolungati periodi di assenza ingiustificata, od in assenze ripetutamente abituali, o che denotino mancanza di interesse ed impegno sono valutati sia dal direttore del coro che ha la facoltà di poterli escludere dall'organico, sia dal C.D. nel caso in cui si ravvisino violazioni dello statuto e/o del Regolamento interno. Nor. 4 - Attività fuori organico II corista della Corale Jonia non può prendere parte all'organico di un altro coro che svolge attività in contrasto o concorrenza con la Corale Jonia (art. 8 b dello statuto). Può liberamente cantare a proprio titolo da solo od in formazione durante le funzioni liturgiche (coro parrocchiale), o prendere parte a concerti di beneficenza. Tutte le attività dei coristi al di fuori della Corale Jonia (direzione di altri cori, cantanti professionisti, partecipazioni a cori Nazionali, Europei, Mondiali, occasionali, ecc.) devono essere noti ed approvati dal Direttore del Coro e, comunque, autorizzati dal C.D.. Nor. 5 - Impegno di spesa dall'attività concertistica della Corale Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale così come previsto dallo statuto (Art.7). Qualora sorgesse la necessità ai fini della gestione amministrativa dell’Associazione, il C.D. se ritiene opportuno, potrà richiedere ai soci un contributo mensile supplementare a titolo di contributo spese, onde consentire il mantenimento e miglioramento dei servizi offerti e la stipula di una polizza assicurativa. Detta quota viene stabilita annualmente dall’Assemblea su proposta del C.D. L'attività concertistica della Corale Jonia prevede anche l'acquisizione di compensi remunerativi dall'ente organizzatore, che non possono essere distribuiti tra i soci. Tali compensi verranno impiegati le spese di realizzazione delle attività della corale, (rimborso spese al Presidente, al Direttore Artistico, al Direttore del Coro, noleggio mezzi di trasporto coristi, acquisto abiti di scena, partecipazione corsi di formazione, acquisto materiale didattico ecc. ecc.). Nor. 6 - Responsabile della Corale II Responsabile del Coro è un membro del C.D., nominato dal Presidente nell’Associazione; ha funzioni di organizzatore logistico delle attività della Corale Jonia. Nell'espletamento delle sue funzioni, egli può avvalersi della collaborazione dei responsabili di Sezione Nor. 7 – Responsabile di Sezione I Responsabili di Sezione operano all’interno delle sezioni del coro e vengono scelti dal C.D. fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Variano da un minimo di due ad un massimo di quattro. Durano in carica un anno e possono essere rinominati. I R.di S. collaborano attivamente con il responsabile del Coro a cui riferiranno direttamente circa le problematiche che dovessero riguardare i coristi della sezione e/o sezioni di cui ne sono direttamente responsabili. Dovranno coordinare sotto tutti gli aspetti organizzativi la sezione assegnata; curare che i coristi partecipino con assiduità alle prove, sia a “Sezione” sia “Generale”; accertarsi, nel caso di due assenze continuative, delle cause, se non conosciute, che le hanno determinate, in modo tale da avere sempre monitorata la presenza dei coristi alle prove. A tal proposito avranno cura di approntare una scheda per ogni singolo corista sulla quale dovranno riportare i periodi di assenza del corista e la relativa motivazione; le eventuali problematiche che gli verranno sottoposte dai singoli coristi; ogni altra utile notizia che riterrà opportuno annotare. Nor. 8 – Albo Le comunicazioni ai coristi vengono date oralmente durante gli incontri per le attività comuni (prove e concerti), o per iscritto tramite affissione all'Albo esposto nella segreteria dell'Associazione e nella sala prove, tramite messaggio telefonico. Nor. 9 - Budget corista Ogni cantore della Corale Jonia ha in dotazione una carpetta-prove recante sul frontespizio il numero assegnato; tale carpetta contiene gli spartiti musicali di proprietà dell'Associazione riportanti il numero assegnato al cantore, che serviranno per l'attività concertistica;  Su di essi ogni cantore può effettuare tutte le annotazioni che riterrà opportune, solo ed esclusivamente  a matita. La carpetta-prove è conservata nella sala prove della corale per permettere all'archivista un rapido aggiornamento del repertorio da intraprendere. Solo in casi particolari (a scopo didattico o concertistico) e per breve tempo la carpetta prove e le partiture possono essere asportate dalla sala prove. Ogni cantore della Corale Jonia ha in dotazione una divisa concertistica invernale, una divisa concertistica estiva, una uniforme popolare, una carpetta-concerti. Tali abiti di scena possono essere acquistati dal socio stesso a proprie spese o, qualora il socio ne faccia richiesta, possono essere acquistati dall'associazione che pertanto ne è la proprietaria. In tal caso vanno tempestivamente riconsegnati al momento in cui si sospende, definitivamente o per un prolungato periodo, l'attività concertistica con l'Associazione. Sezione VI°  -  Regolamento Cori Voci Bianche L’Associazione Amici della Musica di Giarre, oltre alla Corale Polifonica Jonia, ha al suo interno altri due gruppi corali: Jonia Junior e Jonia Teen Choir. Jonia Junior Fanno parte del Coro Jonia Junior bambini e bambine di età compresa tra i 6 ed i 9 anni. Possono far parte bambini e bambine aventi l’età di 5 anni a condizione che siano stati ammessi a frequentare la scuola primaria. Nor. 1 - Prove Le prove si svolgono presso i locali dell’Oratorio di Giarre in via Carlo Alberto, nr. 74 nei giorni e nelle ore che il Direttore del coro, dopo aver consultato i genitori, riterrà opportuni. Nor. 2 - Iscrizione Ogni genitore dovrà presentare una domanda di iscrizione del proprio figlio/a all’Associazione Amici della Musica su stampato fornito dall’Associazione stessa.   Con l’iscrizione ci si impegna a frequentare, con assiduità e puntualità, le prove e a partecipare alle eventuali esibizioni. Poiché l’Associazione si impegna a fornire la sede, tutto il materiale a scopo didattico o di esibizioni (fotocopie di partiture, strumenti, etc..), una polizza assicurativa sugli infortuni, viene richiesta, a scopo contributivo, una quota annuale di iscrizione e partecipazione alle spese che verrà stabilita ogni anno dal C.D. La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta al Tesoriere dell’Associazione o ad un suo delegato e verrà versata nella cassa dell’ Associazione Amici della Musica. Per i nuovi iscritti la quota potrà essere versata dopo 2 – 3 prove in modo da verificare l’effettivo interesse all’attività. Nor. 3 - Divisa Il C.D., sentito Il Direttore del coro ed i genitori, sceglie l’abbigliamento o eventuale divisa da utilizzare durante l’esibizioni, per dare al coro un aspetto estetico omogeneo e gradevole. A tal proposito, i genitori di ogni corista si impegnano, a proprie spese, a procurare l’abbigliamento scelto per la divisa sulla quale verrà applicato uno stemma riproducente il Logo del Coro di appartenenza che verrà fornito dall’Associazione. Tutto ciò che verrà fornito dall’Associazione dovrà essere restituito e resterà di sua esclusiva proprietà. Eventuale materiale relativo alla divisa fornito dall’Associazione e non restituito o restituito in cattive condizioni d’uso verrà addebitato al corista.   Nor. 4 - Puntualità e Assenze Si chiede la massima puntualità alle prove e ai concerti. L’orario che viene dato come appuntamento tiene conto della sistemazione logistica, dell’indossare la divisa e del giusto riscaldamento vocale di preparazione: è molto importante che questo orario venga rispettato. Nel caso si arrivi in ritardo in qualsiasi occasione si cerchi di entrare nel coro senza arrecare disturbo al gruppo che già ha iniziato il lavoro. L’assenza dalle prove deve essere comunicata preventivamente, per quanto possibile, direttamente al maestro con una telefonata o un SMS o con qualsiasi altro mezzo. L’assenza ai concerti va sempre comunicata dai genitori al maestro. Si auspica che soprattutto le assenze ai concerti non siano causate da futili motivi. I coristi che, invece, eccedono in prolungati periodi di assenza ingiustificata, od in assenze ripetutamente abituali, o che denotino mancanza di interesse ed impegno sono valutati sia dal direttore del coro che ha la facoltà di poterli escludere dall'organico, sia dal C.D. nel caso in cui si ravvisino violazioni dello statuto e/o del Regolamento interno. Jonia Teen Choir Fanno parte del Coro Jonia Teen Choir  ragazzi e ragazze di età compresa fra i 10 ed i 17 anni. Nor. 5 - Prove Le prove si svolgono presso i locali dell’Oratorio di Giarre in via Carlo Alberto, nr. 74 nei giorni e nelle ore che il Direttore del coro riterrà opportuni. Nor. 6 - Impegni Il Coro svolge attività liturgica e concertistica. Gli impegni concertistici non hanno un calendario prefissato e verranno pertanto comunicati di volta in volta con il massimo preavviso possibile. Nor. 7 - Iscrizione Ogni genitore dovrà presentare una domanda di iscrizione del proprio figlio/a all’Associazione Amici della Musica su stampato fornito dall’Associazione stessa. Con l’iscrizione ci si impegna a frequentare, con assiduità e puntualità, le prove e a partecipare alle eventuali esibizioni. Poiché l’Associazione si impegna a fornire la sede, tutto il materiale a scopo didattico o di esibizioni (fotocopie di partiture, strumenti, etc..), una polizza assicurativa sugli infortuni, viene richiesta, a scopo contributivo, una quota annuale di iscrizione e partecipazione alle spese che verrà stabilita ogni anno dal C.D. La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta al Tesoriere dell’Associazione o ad un suo delegato e verrà versata nella cassa dell’ Associazione Amici della Musica. Per i nuovi iscritti la quota potrà essere versata dopo 2 – 3 prove in modo da verificare l’effettivo interesse all’attività. Nor. 8 - Divisa Il C.D., sentito Il Direttore del coro ed i genitori, sceglie l’abbigliamento o eventuale divisa da utilizzare durante l’esibizioni, per dare al coro un aspetto estetico omogeneo e gradevole. A tal proposito, i genitori di ogni corista si impegnano, a proprie spese, a procurare l’abbigliamento scelto per la divisa sulla quale verrà applicato uno stemma riproducente il Logo del Coro di appartenenza che verrà fornito dall’Associazione. Tutto ciò che verrà fornito dall’Associazione dovrà essere restituito e resterà di sua esclusiva proprietà. Eventuale materiale relativo alla divisa fornito dall’Associazione e non restituito o restituito in cattive condizioni d’uso verrà addebitato al corista.   Nor. 9 - Puntualità e Assenze Si chiede la massima puntualità alle prove e ai concerti. L’orario che viene dato come appuntamento tiene conto della sistemazione logistica, dell’indossare la divisa e del giusto riscaldamento vocale di preparazione: è molto importante che questo orario venga rispettato. Nel caso si arrivi in ritardo in qualsiasi occasione si cerchi di entrare nel coro senza arrecare disturbo al gruppo che già ha iniziato il lavoro. L’assenza dalle prove deve essere comunicata preventivamente, per quanto possibile, direttamente al maestro con una telefonata o un SMS o con qualsiasi altro mezzo. L’assenza ai concerti va sempre comunicata dai genitori al maestro. Si auspica che soprattutto le assenze ai concerti non siano causate da futili motivi. I coristi che, invece, eccedono in prolungati periodi di assenza ingiustificata, od in assenze ripetutamente abituali, o che denotino mancanza di interesse ed impegno sono valutati sia dal direttore del coro che ha la facoltà di poterli escludere dall'organico, sia dal C.D. nel caso in cui si ravvisino violazioni dello statuto e/o del Regolamento interno.

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